Essere presi in giro non fa piacere, e allora ho studiato il caso e queste sono le riflessioni alla base del ricorso già inoltrato:
- la segnalazione del “divieto di transito” è ingannevole: il segnale di “divieto” è inserito in un segnale di “indicazione”
- è palesemente poco visibile essendo scolorito
- è più piccolo di quanto prevede il Codice della Strada
- oltre questa segnalazione non è presente nessun altro segnale
(art. 80 del regolamento di attuazione del Codice della Strada – dimensioni e formati dei segnali stradali – qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato segnale composito. Le dimensioni del segnale composito devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiori a 60 cm)
- il segnale verticale è installato solamente sul lato sinistro della strada.
(art 81 del regolamento di attuazione – installazione dei segnali verticali - i segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali)
- il segnale non è identificabile, non è percepibile e non è leggibile
(art 79 del regolamento di attuazione – visibilità dei segnali – per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente e il segnale libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.
Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno)
- non c'è alcun preavviso di segnalazione.
(art 43 del regolamento di attuazione - Deviazioni di itinerario - 2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente: preavviso di deviazione da porre a 100 m sulla viabilità ordinaria);
- non è esposta alcuna ordinanza che indichi il periodo transitorio del divieto.
Nel mio caso specifico ho fatto inoltre notare che:
- La pattuglia dei carabinieri nel colloquio fa riferimento a un segnale provvisorio e mobile. Il segnale provvisorio mobile che sarebbe dovuto essere posto a segnalazione del divieto di transito, secondo la contestazione della pattuglia dei carabinieri, può essere presumibilmente identificato nel manufatto di tubi innocenti riverso a terra e capovolto che procurava un pericoloso intralcio alla viabilità, essendo posto subito dopo la curva di svolta a sinistra e non segnalato in anticipo da nessun altro segnale. Se il segnale provvisorio fosse stato in piedi avrebbe comunque arrecato un pericolo alla circolazione dei veicoli, perchè questi sarebbero stati costretti a una inversione a U da effettuare subito dopo la curva non essendo stati anticipati da nessun'altra indicazione. Che il segnale fosse riverso a terra e capovolto ne è dimostrazione l'elevato numero di autoveicoli che imboccavano la strada oggetto del divieto per recarsi ai Prati di Tivo e tutte multate dopo essere state allineate in fila indiana, lungo la carreggiata. Alla mia richiesta di verifica della reale presenza del segnale di divieto di transito, la pattuglia si è fermamente rifiutata di effettuare un qualsiasi controllo (vedi post precedente).
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